per crimini e delitti non previsti dalla Convenzione 1o e 23 dicembre 1860 Torino, 8 agosto 1861 -- II. Spese ripartite proporzionalmente. III, IV. Ec- - --- XIV. Lettere assicurate. XV, XVI. Campioni. - XXI, XXII. Condizioni dello scambio dei cam- -- XL. Durata e ratifiche della Convenzione. 892 901 941 TUNISI. TRATTATO D'AMICIZIA E DI COMMERCIO. . Tunisi, 22 febbraio 1832 fra S. M. il Re di Sardegna e S. A. Hussein Bascià Bey di Tunisi (in francese). SOMMARIO I. Tutela della navigazione mercan- tile; contrabbando di guerra. II. Abolizione della schiavitù. III. Navi naufragate. IV. Rinuncia di - S. A. ad ogni canone o tributo. - V. Pesca del corallo. - VI. Comunicazioni e corrispondenze commerciali. — TURCHIA. TRATTATO D'AMICIZIA E DI COMMERCIO . 71 Costantinopoli, 25 ottobre 1823 58 - SOMMARIO. I. Protezione reciproca dei sudditi e Costantinopoli, 25 ottobre 1823 63 rimessa a S. E. lord Strangford, ambasciatore d'In- NOTA DIPLOMATICA... Costantinopoli, 16 agosto 1824 RISPOSTA Costantinopoli, 24 agosto 1824 del Reis-Effendi alla Nota precedente. TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGA- ZIONE Costantinopoli, 2 settembre 1839 SOMMARIO. I. Diritti e privilegi dei bastimenti e - Conclusione. CONVENZIONE SANITARIA Parigi, 3 febbraio 1852 V. FRANCIA. ... TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE Costantinopoli, 31 luglio 1854 --- VIII. Espor- - --- -XI. Trattamento delle nazioni più favorite in Egitto. Articolo segreto ed addizionale. 65 65 121 377 515 CONVENZIONE Londra, 15 novembre 1855 563 Parigi, 16 aprile 1856 578 in ordine alle prede marittime (V. GRAN BRETTAGNA). . sopra alcuni punti di diritto marittimo (V. FRANCIA). - - Costantinopoli, 10 luglio 1861 nazione più favorita. II, III. Prodotti del suolo e dell'industria turca. IV e V. Importazioni ed espor- tazioni. VI. Moldo-Valacchia e Serbia. - VII. De- positi, premii e rimborsi. - VIII e IX. Pareggiamento delle bandiere nei porti dei due Stati. X. Nazio- nalità dei bastimenti. XI. Prodotti del suolo e del- l'industria italiana. -XII. Transito in Turchia. - XIII. Commercianti italiani in Turchia. - XIV. Sali e tabacchi. XV. Armi e munizioni da guerra. XVI. Passaggio del Bosforo e dei Dardanelli. — XVII. Dichiarazione di merci a destinazione della Turchia. - XVIII. Contrabbando. XIX. Trattamento della na- zioe più favorita per le importazioni turche negli Stati del Re. - XX, XXI. Durata del Trattato e norme per PROTOCOLLO per stabilire l'epoca in cui deve en- della dichiarazione di riconoscimento della suddetta Repubblica. Trattamento dei sudditi e cittadini rispettivi. LETTERA Montevideo, 20 gennaio 1838 del Ministro degli affari esteri della Repubblica orientale dell'Uruguay al conte Solaro della Margerita, Primo Segretario di Stato per gli affari esteri di S. M. il Re di Sardegna (in spagnuolo). SOMMARIO. Assicurazione, per parte di S. E. il Presidente, di trattare i sudditi sardi al pari di quelli delle nazioni più favorite. CAMBIO DI NOTE.... Montevideo, 19 e 24 ottobre 1853 relative alla abolizione dei diritti differenziali fra la Sardegna e l'Uruguay (in francese). ZOLLVEREIN. TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE Berlino, 23 giugno 1845 tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. il Re di Prussia stipulante tanto in nome proprio e dei paesi compresi nel suo sistema di dogane e di imposte, come a nome degli altri membri dell'Associazione (Zollverein) di dogane e di commercio Alemanna (in francese). - SOMMARIO. I. Trattamento reciproco dei bastimenti. II e III. Assimilazione delle bandiere per alcuni diritti. IV. Cabotaggio. V. Riserve del Governo Sardo per alcuni dritti differenziali. VI. Collocamento delle navi. VII. Compra indistinta delle merci importate. VIII. Scalo. IX. Approdo forzato. X. Naufragi. XI. Prodotti del suolo e della industria pareggiati a quelli della Nazione più favorita. XII. Assimilazione identica per il commercio e la navigazione. XIII. Blocco. XIV. Modi di accertare la nazionalità dei bastimenti. - XV. Transito. XVI. Consoli. XVII. Marinai disertori. --- 97 490 172 |