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1857

CXX.

1857, 6 settembre.

TORINO.

Convenzione fra la Sardegna e la Spagna

per l'estradizione reciproca dei malfattori (*).

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà la Regina di Spagna, avendo risoluto di comune accordo di conchiudere una Convenzione per l'estradizione reciproca dei malfattori, che assicuri la repressione dei crimini e delitti ordinari commessi nei loro rispettivi territori, ed i cui autori o complici volessero sfuggire alla pubblica vendetta ed all'azione delle leggi col rifuggiarsi dall'un paese nell'altro, hanno nominato a quest' oggetto per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re di Sardegna. S. E. il Conte Camillo Benso di Cavour, Deputato al Parlamento. Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Cavaliere Gran Croce del distinto Ordine di Carlo III di Spagna, ecc., ecc., ecc.

E Sua Maestà la Regina di Spagna, l'Eccellentissimo Signor Don Alessandro De Castro, Cavaliere Gran Croce del Real Ordine d'Isabella la Cattolica, Commendatore di numero del Reale e distinto Ordine di Carlo III, Deputato alle Cortes in varie legislature, e Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Sardegna;

(*) Il testo originale di questa Convenzione è in lingua italiana e spagnuola.

I quali dopo di essersi scambiato i loro pieni poteri ed averli 1857 trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue;

- -

I. I Governi Sardo e Spagnuolo si obbligano a consegnarsi reciprocamente, eccettuati i loro nazionali, gl' individui rifugiati dalla Spagna e da' suoi possedimenti negli Stati Sardi, e dagli Stati Sardi nella Spagna e ne' suoi possedimenti, accusati o condannati per l'uno dei crimini contemplati nell'articolo 3 dai Tribunali di quelli fra i due paesi ove i fatti saranno stati commessi. L'estradizione avrà luogo dietro domanda diretta dall' un Governo all'altro in via diplomatica.

II. I crimini e delitti politici sono eccettuati dalla presente Convenzione.

È stipulato espressamente che l'individuo, la cui estradizione sarà stata accordata, non potrà in nessun caso essere processato o punito per alcun crimine o delitto politico anteriore all' estradizione, nè per alcun fatto connesso ad un tal crimine o delitto nè per alcun altro non previsto dalla presente Convenzione.

III. I crimini per cui l'estradizione dovrà essere reciprocamente accordata sono:

1. Parricidio, assassinio, venefizio, omicidio, infanticidio, aborto, stupro violento, attentato al pudore commesso con violenza o sopra una persona minore di undici anni, lesioni corporali e ferite gravi susseguite da morte, esposizione d'infante, quando questa non poteva avere altro oggetto che la morte del medesimo, e sia questa avvenuta in conseguenza dell'abbandono;

2. Profanazione deliberata delle sacre forme dell' Eucaristia, sevizie gravi contro un Ministro della religione mentre esercita le funzioni del suo ministero ;'

3. Incendio volontario;

4. Associazione di malfattori, grassazione, estorsione violenta, rapina, furto qualificato;

5. Truffa, frode con abuso di confidenza;

6. Fabbricazione, introduzione, od emissione di false monete e degli strumenti atti alla fabbricazione ed alla falsificazione;

Sono considerati come falsa moneta la carta dello Stato e quella di banca, i bolli, i punzoni, ed impronti relativi.

7. Falsa testimonianza e subornazione di testimoni, falso in atti e documenti pubblici, nelle scritture di commercio e private; spergiuro; denunzia o querela calunniosa;

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8. Sottrazioni commesse da depositari pubblici, amministratori, agenti contabili ed altri;

9. Bancarotta fraudolenta.

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IV. Gli oggetti rubȧti trovati in possesso dell'inquisito o deposti nel paese ove s'è rifugiato, come pure quelli che devono servire alla prova del crimine, saranno rimessi quando l'estradizione avrà luogo, o quando sarà possibile il farlo.

V. Perchè l'estradizione sia accordata, la domanda dev' essere accompagnata dal mandato di cattura o da qualsiasi altro documento avente il medesimo effetto secondo la forma prescritta dalla legislazione dello Stato richiedente, ed indicante parimenti la natura e la gravità dei fatti incriminati, non che la disposizione penale che vi è applicabile.

La domanda sarà altresì accompagnata dai contrassegni del reo affine di agevolarne l'arresto.

VI. — Se l'individuo richiesto è già inquisito o condannato per un crimine o delitto commesso nel paese ove si è rifugiato, la di lui estradizione potrà essere differita finchè sia stato assolto, od abbia scontato la pena.

VII. L'estradizione potrà essere rifiutata, se dopo la perpetrazione del crimine, le istanze fiscali, o la condanna, fosse trascorso il termine della prescrizione secondo le leggi del paese ove il rifugiato si trova.

VII. Dovendo il Governo Spagnuolo rispettare il diritto che compete in Ispagna a certi rei di sottrarsi alla pena di morte in virtù dell'asilo ecclesiastico, è convenuto che l'estradizione concessa al Governo Sardo degl'inquisiti che si trovano in questo caso, sarà soggetta alla condizione che la pena di morte non potrà loro essere inflitta, nel caso in cui questa pena, la quale allo stato attuale della legislazione sarda non è applicabile ad alcuno degli inquisiti ammessi in Ispagna al benefizio del diritto d'asilo, diventasse applicabile ai medesimi per l'avvenire. Una copia legalizzata del processo a tal uopo istruito dovrà essere presentata come documento di prova all'epoca della consegna dell' inquisito. IX. L'estradizione avrà tuttavia luogo anche nel caso in cui impedisse l'adempimento degli obblighi contratti dall'individuo richiesto verso privati, i quali potranno far valere i loro diritti nanti l'Autorità competente.

X. I porti di Genova e di Cagliari negli Stati Sardi e quelli 1857 di Barcellona e di Valenza nei dominii di Sua Maestà la Regina di Spagna sono fissati pel deposito dei rei soggetti alla estradizione.

XI. Le spese cagionate dall'arresto, dalla detenzione, dalla custodia, dal mantenimento e dal trasporto nell' uno dei depositi mentovati dall'articolo precedente degl'individui di cui si sarà accordata l'estradizione, il mantenimento e la custodia dei medesimi nel luogo di deposito fino al termine di due mesi, saranno a carico del Governo del paese ove il reo trovasi rifugiato. Il trasporto ed il mantenimento dello stesso durante il transito da un porto di deposito a quello di destinazione saranno a carico del Governo richiedente.

XII. I due mesi fissati dall'articolo precedente comincieranno dal giorno in cui la Legazione dell' uno dei due paesi avrà fatto conoscere al Ministero degli Affari Esteri del paese dove è accreditata, che il reo richiesto è a sua disposizione.

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XIII. Se l'uno dei due Governi non avrà disposto dell' inquisito nello spazio di quattro mesi dopo che sarà stato informato che questi fu messo a sua disposizione, l'estradizione potrà essere rifiutata e l'inquisito rimesso in libertà.

XIV. Quando la gravità dei crimini che dan luogo all'estradizione, o la necessità di maggior precauzione l'esigessero, gl'inquisiti potranno essere trasportati a bordo delle navi da guerra delle due Nazioni che si trovassero nei porti di deposito con destinazione pei porti dello Stato richiedente, dietro domanda motivata e diretta in via diplomatica al Ministro degli Affari Eşteri del Governo richiesto.

XV. Le alte Parti contraenti si riservano, ove occorra, di determinare di comune accordo le formalità concernenti la consegna dei rei, e le disposizioni relative all'applicazione della presente Convenzione.

XVI. Se per accertare le circostanze che accompagnarono un crimine commesso sia negli Stati Sardi, sia in Ispagna e ne' suoi possedimenti, fosse necessario udir testimoni o fare un atto legale qualunque, come perizia, o verificazione, nell'uno e nell'altro paese, le competenti Autorità dei due Stati dovranno deferire alle lettere rogatorie, che a questo effetto saranno state spedite, e

1857 trasmetter quindi alla Autorità richiedente l'originale o la copia autentica dei processi verbali delle deposizioni dei testimoni e degli altri atti summenzionati.

È convenuto che i testimoni potranno sempre far uso del diritto che loro accordasse la legislazione rispettiva Sarda e Spagnuola d'astenersi dal deporre.

- Cionondimeno l'obbligo di deferire alle lettere rogatorie cesserà nel caso in cui il procedimento sia intentato contro un suddito del Governo richiesto non ancora arrestato dalla Autorità richiedente, o quando l'imputazione dell'individuo già arrestato cada sopra un fatto non punibile a tenore delle leggi del paese dell' Autorità richiesta.

XVII. Nei casi previsti dall'articolo precedente, le Autorità richiedenti dovranno rimborsare le spese fatte in contanti dall'Autorità richiesta per l'udizione dei testimoni e per gli atti atti legali mentovati in detto articolo.

L'ammontare di tale rimborso sarà regolato giusta le norme vigenti in proposito nel paese dell'Autorità richiesta.

XVIII. La presente Convenzione non sarà esecutoria che dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella forma prescritta dalle leggi dei due paesi.

XIX.

La presente Convenzione è conchiusa per dieci anni, e se un anno prima della scadenza di questo termine. l'uno dei Governi non avrà dichiarato di rinunziarvi, essa non cesserà, a cominciare da quest'epoca, di essere in vigore se non dodici mesi dopo la denunzia, la quale, potrà essere fatta in ogni tempo.

Sarà essa ratificata e le ratifiche. saranno cambiate in Torino nello spazio di quarantacinque giorni o prima se possibile.

In fede del che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmata la presente Convenzione in doppio originale e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in Torino addì sei del mese di settembre dell'anno mille ottocento cinquanta sette.

(L.. S.) C. CAVOUR.

(L. S.) ALESSANDRO DE CASTRO.

(Ratificata l'8 ottobre 1857. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Torino il 4 novembre successivo.)

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