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espressamente, che qualora, contro ogni aspettativa, da parte del 1853 Governo Ticinese si avesse a concedere la linea Locarno-Biasca ad una Società che volesse volgersi verso il S. Gottardo, sotto pretesto che questo non esclude la linea del Lucmagno, il Governo Sardo non accorderà sussidi di sorta ad una tale Società.

Esso si riserva di accordarli unicamente a quella sola che assume tutta la linea che, partendo dal Lago Maggiore, mette capo al Lago di Costanza passando per il Lucmagno.

In fede di che i Delegati rispettivi hanno firmato il presente Protocollo di conferenza, e vi hanno apposti i loro sigilli.

Fatto in Torino in triplo originale, il diciotto luglio mille ottocento cinquantatre.

(L. S.) LUIGI TORELLI

Delegato del Governo di S. M. Sarda.

(L. S.) HUNGERBUHLER

Delegato del Governo del Cantone di S. Gallo.

(L. S.) GIUSEPPE MARCA

Delegato del Governo del Cantone dei Grigioni.

(Ratificato il 5 agosto 1853. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Coira il 27 agosto successivo.)

1853

LXXXIV.

1853, 28 settembre.

TORINO.

Convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria.

Sua Maestà il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II e S. M. I. R. A. Francesco Giuseppe I, Imperatore d'Austria, egualmente animati dal desiderio di migliorare mediante una nuova Convenzione il servizio delle corrispondenze tra lo Stato Sardo e l'Austria, hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari:

S. M. il Re di Sardegna, il Conte Antonio Nomis di Pollone, Commendatore degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, di Leopoldo del Belgio, e della Legion d'Onore di Francia, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica di Spagna, VicePresidente della Camera di Agricoltura e di commercio, Senatore del Regno, Intendente Generale dell'Azienda dell'Estero e Direttore Generale delle Poste;

S. M. I. R. A. il Conte Rodolfo Appony, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Badese della Fedeltà, Commendatore di quello Costantiniano di San Giorgio di Parma, Ciambellano di S. M. I. R. A. e suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso S. M. il Re di Sardegna.

I quali, dopo essersi cambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti articoli.

I. Cambio regolare e periodico di pieghi postali.

Verrà mantenuto un cambio regolare e periodico di pieghi fra le Amministrazioni Postali Sarda ed Austriaca per l'invio di ogni

sorta di corrispondenze, cioè: lettere, campioni, gazzette, giornali, 1853 opere periodiche e stampati d'ogni specie, tanto nascenti nei due rispettivi Stati, quanto di origine od a destino di altri Stati cui le Amministrazioni stesse servono o potrebbero servire da intermediarie.

I due Governi s'impegnano di utilizzare per la trasmissione di tutte le corrispondenze i mezzi di trasporto più celeri di cui potranno disporre.

II. Comunicazioni postali.

Fino a che, per costruzione di strade ferrate, o per altra causa, non fosse riconosciuto conveniente di disporre altrimenti, saranno mantenute giornalmente dirette comunicazioni postali fra i due Stati sopra cinque punti di frontiera, cioè fra Intra e Laveno, Arona e Sesto Calende, Novara e Magenta, Vigevano e Abbiategrasso, Casteggio e Pavia.

III. Inoltro delle corrispondenze.

Di massima fra Arona e Sesto Calende, Novara e Magenta, Casteggio e Pavia l' inoltro delle corrispondenze dovrà aver luogo a cura e spesa di caduno Stato per la percorrenza dalla propria stazione di confine alla prima stazione dell'altro Stato.

Però, sino a che le due Amministrazioni Sarda ed Austriaca vi ravvisino di comune accordo la convenienza, verranno utilizzati per le comunicazioni postali, e quindi per l'inoltro delle corrispondenze, i mezzi di trasporto dei quali già attualmente si valgono le dette Amministrazioni.

Pel trasporto delle corrispondenze fra Intra e Laveno, e fra Vigevano ed Abbiategrasso, verrà provveduto, occorrendo, mediante contratti con imprenditori, che assumano questo trasporto tanto per l'andata, quanto pel ritorno, e ne verrà sostenuta la spesa dalle due Amministrazioni in parti uguali. Quella delle due Amministrazioni che avrà provveduto passerà all'altra un esemplare dei contratti stipulati in proposito.

1853

IV. Libertà d'affrancazione.

Le persone che vorranno spedire corrispondenze, sia dagli Stati Sardi nell' Austria, sia dall'Austria negli Stati Sardi, avranno la facoltà o di soddisfare l'intiero porto in anticipazione sino al luogo di destino, o di lasciarne il pagamento ai destinatari.

Questa facoltà sarà in massima estensibile eziandio alle corrispondenze di transito, qualora la medesima esista a favore di quello Stato che servirebbe da intermediario.

Però le lettere assicurate (raccomandate) non saranno rimesse che franche.

Una parziale affrancazione non sarà ammessibile nè per le corrispondenze internazionali, nè per quelle dirette all'estero che potessero essere affrancate sino a destino.

V. Base dei bonifici vicendevoli.

Le tasse di porto, di cui avranno a tenersi conto reciprocamente le due Amministrazioni Postali per le corrispondenze scambie volmente rimesse, verranno calcolate capo per capo, tanto a riguardo di quelle internazionali, quanto a riguardo di quelle di transito.

VI. Progressione di peso per le lettere.

Saranno considerate lettere semplici ossia soggette a porto semplice, quelle non oltrepassanti il peso di quindici gramma quando vengano rimesse dall' Amministrazione Sarda, o rispettivamente quelle non oltrepassanti il peso di un lotto viennese quando vengano rimesse dall'Amministrazione Austriaca.

Quelle del peso di oltre quindici ma non più di trenta gramma, o rispettivamente di oltre uno ma non più di due lotti, saranno considerate doppie, ossia soggette a porto doppio.

Quelle del peso di oltre trenta ma non più di quarantacinque gramma, o rispettivamente di oltre due ma non più di tre lotti, saranno considerate triple ossia soggette a porto triplo. E così di seguito aumentando sempre un porto semplice per ogni quindici gramma o frazione, o rispettivamente per ogni lotto o frazione.

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I campioni avvolti in modo da potersene riconoscere il contenuto, qualora vengano affrancati e spediti isolatamente od accompagnati soltanto da una lettera semplice, soggiaceranno per ogni trenta gramma o frazione, o rispettivamente per ogni due lotti o frazione, campione e lettera pesati assieme, al solo porto d'una lettera semplice.

Ove la lettera attaccatavi non fosse semplice, oppure ne venisse ommesso l'affrancamento, l'invio non godrà di alcuna facilitazione e verrà sottoposto alla tassa fissata per le lettere.

Non saranno accettate colla posta-lettere spedizioni di campioni che oltrepassino il peso di duecent'ottanta gramma, ossia sedici lotti..

1853

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Gli stampati sotto fascia di ogni specie, qualora vengano affrancati e non contengano alcun che di scritto, tranne lo indirizzo, la data e la firma, soggiaceranno ad un porto moderato, il quale sarà semplice fino inclusivamente al peso di un lotto, o rispettivamente fino all'equivalente peso in gramma; doppio da oltre uno fino inclusivamente a due lotti; triplo da oltre due fino inclusivamente a tre lotti; e così di seguito aumentando sempre un porto semplice per ogni lotto o frazione, o rispettivamente per l'equivalente peso in gramma.

Gli stampati, pei quali non venissero pienamente osservate le anzidette prescrizioni, saranno trattati come lettere.

Per eccezione saranno ammesse a fruire della sopramenzionata facilitazione le prove di stampa corrette, purchè le medesime non contengano altre modificazioni od aggiunte se non quelle appartenenti alla correzione.

Non saranno accettate colla posta-lettere spedizioni di stampati sotto fascia che oltrepassino il peso di duecent'ottanta gramma, ossia di sedici lotti.

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Non saranno reciprocamente accettate lettere assicurate (raccomandate), se non per quelle località per le quali fosse ammessa l'af

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