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En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le dit Traité et 1853

y ont apposé leur sceau.

Fait à l'Assomption, capitale de la République du Paraguay, le

quatre mars de l'an de grâce mil huit cent cinquante trois.

MARCELLO CERRUTI

(L. S.)

FRANCESCO S. LOPEZ.

(L. S.)

(Ratificato il 30 giugno 1853. — Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Torino il 27 marzo 1854.)

LXXXII.

TORINO

1853, 14 giugno.

Trattato d'amicizia, di navigazione, e di commercio tra la Sardegna ed il Perù, seguito da una Dichiarazione in data 15 maggio 1854, in modificazione all'articolo 2. (*)

Nel nome della Santissima Trinità.

Nel desiderio di meglio agevolare le buone relazioni che da lungo tempo felicemente sussistono fra gli Stati Sardi e la Repubblica del Perù, i Governi dei due paesi hanno deliberato di stipulare un trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio, mediante il quale siano stabiliti sovra positive, giuste e reciprocamente vantaggiose basi i rapporti delle due Nazioni e quelli dei rispettivi loro cittadini.

(*) Il testo originale del Trattato è in lingua spagnuola ed italiana.

1853

1853

A questo fine S. M. il Re di Sardegna ha conferito pieni poteri al cavaliere D. Giuseppe Dabormida, cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone del suo Ordine religioso e militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, grand'officiale della Legion d'Onore di Francia, maggior generale d'Artiglieria, suo Aiutante di campo, senatore del Regno, Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, sovrintendente generale delle R. Poste e notaio della Corona;

Ed il Presidente della Repubblica Peruviana ha nominato plenipotenziario il signor D. Bartolomeo Herrera, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Corte di Sardegna:

I quali, dopo aversi scambiato i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno stipulato gli articoli seguenti:

I. — Vi sarà perpetua pace tra S. M. il Re di Sardegna, i suoi Eredi e Successori da una parte e la Repubblica del Perù dall'altra, come fra i sudditi sardi ed i cittadini peruviani.

II. I sudditi sardi nel Perù ed i Peruviani negli Stati di S. M. il Re di Sardegna avranno la stessa libertà e sicurezza che i nazionali per entrare coi loro bastimenti e carichi in tutti i porti, fiumi e luoghi che sono o saranno aperti al commercio estero, e saranno trattati al loro arrivo, durante la loro fermata, ed alla loro uscita come i bastimenti nazionali per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di fanale, di quarantena, di darsena e patente, ed altri carichi che gravitano sullo scafo del bastimento sotto qualunque denominazione, sia che i diritti sopra indicati si paghino a favore dello Stato o delle autorità locali, sia che si paghino in favore di qualunque corporazione o stabilimento.

In quanto al diritto di tonnellaggio e di porto, i bastimenti sardi nel Perù dovranno assoggettarsi alle disposizioni dell'attuale regolamento di commercio peruviano del 4 marzo 1852; e viceversa, i bastimenti peruviani nella Sardegna all'attuale regolamento ivi in vigore, del 26 giugno 1851, senza che ciò pregiudichi le rispettive bandiere nel godimento di quei maggiori favori, che intorno a tali diritti le due Alte Parti contraenti concedano in avvenire a qualunque altra Nazione.

Anche in quanto concerne il collocamento dei navigli, il loro

carico o scarico nei porti, bacini o rade dei due Stati, nell'uso 1853 dei pubblici magazzini, bilancie, argani, ed altri simili stabilimenti ed ordigni, ed, in generale, riguardo a tutte le formalità e disposizioni concernenti l'approdo, la fermata o la partenza dei bastimenti, non sarà accordato ai nazionali alcun privilegio che non sia egualmente accordato a quelli dell'altro Stato; essendo precisa volontà delle Alte Parti contraenti che i rispettivi bastimenti siano trattati sul piede della più perfetta eguaglianza; ma osserveranno esattamente le leggi, ordinanze e statuti territoriali che riguardano la polizia dei porti, il caricamento o scaricamento delle merci, la sicurezza delle medesime, dei beni e degli effetti.

III. Nell'esercizio del commercio di scalo i sudditi o cittadini di ambe le Parti contraenti saranno rispettivamente trattati come i nazionali. Potranno cioè i bastimenti di ciascuna delle · Alte Parti contraenti prendere o disbarcare una porzione del loro carico in un porto del territorio dell'altra, e completare, nel primo caso, il loro carico per l'estero, o disbarcare, nel secondo caso; il resto del carico proveniente dall'estero in uno o più porti dello stessó territorio, senza però pagare alcun diritto diverso da quello che pagasi dai legni nazionali, osservando in ciò i regolamenti dei rispettivi Stati...

IV. Le due Potenze contraenti si riservano il diritto di regolare con leggi speciali nei rispettivi Stati l'esercizio della pesca nazionale ed il commercio di cabotaggio..

V. I sudditi o cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno della facoltà di risiedere, viaggiare scambievolmente nei territorii di ambedue le nazioni, negoziare in essi, șì all'ingrosso che al minuto, le merci e generi di lecito commercio, affittare ed occupare le case, magazzini e botteghe che loro abbisogneranno, trasportar merci e denari, e ricevere consegnazioni tanto dall'interno quanto dai paesi esteri, senza che per nessuna di queste operazioni vadano soggetti ad altri oneri che a quelli che pesano sovra i nazionali. In tutte le compre e vendite, a cui interverranno, godranno della stessa facoltà che i nazionali, di stabilire e fissare il prezzo degli effetti, mercanzie od altri oggetti, siano dessi importati ovvero nazionali, sia che li vendano. per il consumo dell'interno, sia che li destinino ad essere esportati, uniformandosi però alle leggi e regolamenti del paese."

1853

Di eguale libertà godranno per regolare i loro affari da se stessi, presentare alle dogane le proprie dichiarazioni o farsi sostituire da chi meglio crederanno, nei modi e casi conformi alle leggi del paese, sì nelle compre e vendite di beni, effetti o mercanzie, che nel carico, scarico o spedizione dei loro bastimenti. Avranno parimente il diritto di disimpegnare tutte quelle funzioni che verranno loro affidate dai compatrioti, da qualsivoglia straniero o dai nazionali nei casi e modi stabiliti dalle leggi del paese; ed infine non saranno soggetti ad altri gravami, contribuzioni ed imposte maggiori o diverse da quelle cui siano assoggettati i nazionali, od i cittadini o sudditi della nazione più favorita.

VI. I sudditi o cittadini dell'una e dell'altra Parte contraente godranno nell'uno e nell'altro paese la più completa protezione e sicurezza nelle loro persone e proprietà, assoggettandosi rispettivamente alle leggi dei due paesi.

Andranno esenti da ogni servizio personale sì nell'esercito o nella marina, come nelle guardie e milizie nazionali, e da ogni contribuzione di guerra, imprestito forzato, requisizione o servizio militare di ogni sorta. In tutti gli altri casi le proprietà mobili od immobili dei rispettivi sudditi o cittadini non saranno soggette ad altri gravami, riscossioni od imposte, fuorchè a quelli che vengono sopportati dai nazionali, o dai cittadini o sudditi della nazione più favorita.

VII. I sudditi o cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro, nè essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, nè per uso pubblico di veruna sorta, senza concedere agli interessati una indennizzazione previamente convenuta.

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VIII. In caso di naufragio o avaria d'un legno appartenente al Governo od ai sudditi di una delle Alte Parti contraenti sulle coste o nei dominii dell'altra, le autorità locali dovranno, quando lo chiedano i consoli della nazione, alla quale appartiene il legno naufragato, in assenza degli interessati, fornire ai medesimi tutte quelle nozioni che avranno ricevuto intorno al detto naufragio, affinchè possano dirigere le operazioni tutte del salvamento del legno naufragato od in altro modo danneggiato. Le autorità locali manterranno l'ordine e guarentiranno la proprietà degli interessati,

ed assicureranno l'esecuzione delle disposizioni vigenti per l' in- 1853 gresso e la sortita delle merci ricuperate. Le autorità locali presteranno non solo ogni assistenza ed useranno ogni facilitazione ai naufraghi, ma in caso d'assenza degl' interessati e dei consoli, dovranno vegliare perchè i legni, le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi, tutti gli oggetti che ad essi appartengono, le carte trovate a bordo, gli effetti e merci che fossero stati gettati in mare e venissero ricuperati, il prodotto dei medesimi se fossero venduti, siano fedelmente restituiti ai proprietarii dietro loro domanda o quella dei loro agenti debitamente autorizzati; e tutto ciò senz' altro pagamento che quello delle spese di ricupero e di conservazione, e di quelli eventuali diritti, e non altri, che in caso simile si pagherebbero per un bastimento nazionale.

Le avarie, che i legni dei due Stati avranno sofferto in mare e nel viaggio verso i porti rispettivi, saranno regolate dagli agenti consolari della nazione di detti legni, nel caso che lo richiedano gl' interessati, a meno che esistano stipulazioni contrarie fra gli armatori, i proprietarii del carico e gli assicuratori, i quali d'accordo fra loro non vi acconsentano, ed eccetto che abitanti del paese, ove i consoli risiedono, siano interessati in queste avarie.

IX. I sudditi o cittadini di ciascuno dei due Stati, a cui fosse trasmessa la proprietà di beni situati nel territorio dell'altro, sia in virtù di contratto o donazione, sia come eredi per testamento o ab intestato, potranno prendere possesso di tali beni in persona o per mezzo di procuratore, potranno ritenerli e disporne liberamente pagando solo i diritti a cui sono in simil caso soggetti i nazionali. Se però, per essere tali beni immobili, fossero queste persone impedite, come straniere, di ritenerli, esse avranno un termine di tre anni per alienarli, senza pagare altre imposte o diritti che quelli portati dalle leggi pei nazionali.

X. In caso di decesso di un suddito di una delle Potenze contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali che ne avranno notizia, dovranno, prima d'aprirsi la successione, informarne il console generale, console o vice-console più prossimo della nazione del defunto. All'aprirsi della di lui successione, in caso che ad essa non siano chiamati eredi necessarii o testamentarii, nè siavi nominato un esecutore testamentario, ed indistintamente in tutti i casi di assenza degli eredi sudditi della nazione del defunto, per

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