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ARTICOLO III.

Trattamento de' Sudditi delle Provincie smembrate sullo Stato di e de' Sudditi dello Stato di Milauo sulle Provincie

Milano
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smembrate.

Li Decreti promulgati o da promulgarsi ne' due Stati rispettivamente contra forenses, et non habitantes, e li validamenti, o siano annate solite alle volte imporsi agli esteri, e non abitanti, come tali non comprenderanno per l'avvenire, come non hanno compreso sin ora li sudditi, ed abitanti delle provincie smembrate, e li sudditi, ed abitanti rimasti uniti allo Stato di Milano, i quali proseguiranno, come in appresso, ad essere trattati vicendevolmente, siccome lo erano prima delle rispettive smembrazioni; ed in conseguenza non solamente li rispettivi sudditi ed abitanti saranno esenti da detti carichi, ma ancora continueranno a godere reciprocamente, senza dispensa, la libertà di acquistare ed abitare ne' rispettivi Dominii, e la vicendevole utilità alle successioni si testamentarie, che intestate, ed alle Superiorità locali religiose, salvo l'arbitrio de' rispettivi Sovrani ne'casi d'inconfidenza personale, e salva la separazione già fatta de' Conventi spettanti alla Religione de' Cappuccini.

Ferma pure dovrà rimanere, rispetto a' Minori Riformati, la divisione seguita in Roma nell' anno 1745 della Custodia di Pavia sotto l'invocazione di S. Pasquale Baylon dalla Provincia d'oltre Po sotto l'invocazione di S. Diego, e dovrà rispettivamente osservarsi ed eseguirsi quanto fu nell' istesso anno e nell'anzidetta città convenuto tra i Compromissarii delle dette Custodia e Provincia, siccome anche le intelligenze che si sono prese, e segnate in questa Città il dì 28 dell' ora scorso settembre, rispetto all' Ospizio di Santa Giuletta, dai Religiosi rispettivamente delegati a nome sì dell' una, che dell' altra.

ARTICOLO IV.

Comunicazione de' Generi.

J

I. Agli abitanti nelle valli d'Ossola, e nelle terre della parte del Lago Maggiore ceduta a Sua Maestà il Re di Sardegna, sarà

1754

1751 permesso di estrarre annualmente dalla Provincia del Ducato di Milano la seguente quantità di granaglie, da somministrarsi sul mercato di Laveno, cioè di formento some settemila, segala quattromila, formentone, o sia melica, legumi e marciatici, in tutto some seimila, mediante il pagamento de' dritti dovuti, tanto alla Regia Camera di Milano, quanto a qualunque altro Uffiziale, compreso quello residente in Laveno suddetto, li quali non potranno eccedere in tutto soldi tredici, denari sette e mezzo; moneta di Milano, per ogni soma di stara 12, similmente misura di Milano, compresa anche la mercede della Scrittura, dimodochè, estratti detti grani, nulla più vengano a costare agli estraenti, a titolo de' diritti, che la mercede suddetta.

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II. Agli abitanti della città di Pavia, e terre Pavesi rimaste sotto il dominio di Sua Maestà l'Imperatrice Regina, mediante il pagamento di eguale dritto; come sopra, alle Regie Gabelle di Sua Maestà il Re di Sardegna, o loro Uffiziali, sarà permesso di estrarre annualmente la seguente quantità di granaglie, cioè dall' oltre Po Pavese formento some novemila, e dalla Lumellina segala some quattromila, e tra melica, miglio, legumi e marciatici some quattromila, da regolarsi alla misura come sopra.

III. Dette rispettive concessioni sono reciprocamente accordate alle Comunità, e a'loro abitanti, e si spediranno sopra li certificati, o procure delli rispettivi Amministratori, da presentarsi, per le estrazioni del formento accordate al Pavese, al Direttore delle Regie Gabelle in Voghera, per la segala, ed altre minute granaglie come sopra, al Regolatore delle Gabelle in Pieve d'Albignola; e per le estrazioni accordate all' Ossola, o alle terre cedute, come sopra, al Commissario delle tratte residente in Laveno.

IV. Occorrendo, che per causa di fallanza ne'raccolti fosse necessaria la ritenzione di tutta, o parte di dette granaglie a beneficio degli Stati de' rispettivi Sovrani contrattanti, rimarrà in tale caso, e durante il bisogno, come sopra, sospesa l'estrazione da quel paese, a cui, per la causa sovra espressa, sarà necessaria la ritenzione; ben inteso, che succedendo nell' uno o nell' altro Dominio il caso della eventuale fallanza o sia penuria di raccolto, come sopra, debba reciprocamente darsene avviso per tutta la metà di settembre della quantità, che potrà lasciarsi

estrarre, e di quella che resterà sospesa, affinchè possano vi- 1751 cendevolmente prendersi in tempo le misure correlative al bisogno. V. Alli rispettivi possessori di effetti stabili nelle Provincie smembrate in questo secolo dallo Stato di Milano, e rimaste rispettivamente unite allo stesso Stato, sarà permesso di estrarre, senza pagamento di verun diritto, la quantità de' frutti precisamente necessaria all' uso delle loro famiglie, o suo supplemento, purchè sieno frutti raccolti ne' proprii loro beni situati in alcuna di dette Provincie, ed i ricorrenti non possedano nella Provincia, dove abitano, o in quelle immediatamente confinanti dei rispettivi Dominii suddetti, beni sufficienti al loro mantenimento, e ciò sovra il certificato giurato di cadun possessore, da presentarsi ai rispettivi Direttori delle Gabelle, relativamente alle Provincie cedute, ed a' rispettivi Referendarii, relativamente alle rimaste unite allo Stato suddetto, per riportarne da essi la licenza, la cui spesa non potrà eccedere soldi trenta di Milano per caduna di dette licenze di qualunque quantità, limitata però all' uso, come sopra, compresa la mercede della Scrittura.

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VI. Similmente avendo alcuni abitanti del Lago Maggiore, sì da una parte, che dall' altra, li beni senza solari, e cantine in un Dominio, e le case adattate al ricovero de' frutti di detti beni nell' altro, resta convenuto, che per questi abitanti e per questi casi sia permesso trasportare a' tempi del raccolto i frutti nelle case suddette, e ciò reciprocamente, e senza pagamento di verun dazio.

VII.

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Agli abitanti in dette Provincie del Ducato, di Pavia e di Lodi, sarà pure permesso di estrarre il riso dal Novarese e dal Vigevenasco, mediante il pagamento alle Regie Gabelle di Sua Maestà il Re di Sardegna di soldi quarantasette, denari sei, moneta di Milano, ogni cosa compresa e per caduna soma di stara dodici, misura predetta di Milano, sotto la riserva però della fallanza, o sia bisogno interno, portata dall' antecedente § IV. VIII. A favore della città di Milano e Provincia del Ducato si permetterà l'estrazione del carbone, e legna da fuoco dalle terre cedute del Lago Maggiore senza pagamento di verun dritto, mediante però la cautela di riportare il ritorno, o sia certificato dell' introduzione dal luogo della destinazione.

IX. De' vitelli di prima e seconda sorta, degli agnelli e

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1751 capretti nati in dette terre, o nelle valli d'Ossola, si permetterà pure per detta città di Milano, e Provincia del Ducato l'estrazione senza esazione di dritto per la quantità, che di tempo in tempo, e secondo le circostanze sarà praticabile, senza fare mancanza agli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, e mediante la cautela sovraccennata di riportarne il certificato dell'introduzione dal luogo della destinazione.

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X. A favore della fabbrica del duomo di Milano, si permetterà pure l'estrazione, senza pagamento di dritto, da dette terre del Lago Maggiore, de' marmi, o siano sarissi di qualunque sorta destinati ad uso di detta fabbrica, mediante il certificato de' signori Fabbricieri della medesima, e l'altro dell' introduzione, come sopra.

XI. Nel resto, fra le Provincie dello Stato di Milano rimaste sotto il Dominio di Sua Maestà l' Imperatrice Regina, e le cedute a Sua Maestà il Re di Sardegna, vi sarà il libero commercio dei generi e prodotti da' rispettivi Dominii, e permessi di estraersi, mediante il pagamento de' rispettivi dazi; ben inteso però, che anche rispetto al buttiro sarà permessa l'estrazione dal paese Austriaco per l'oltre Po, pagato il dazio, come sovra, per la quantità che per tempo sarà praticabile, senza fare mancanza all'interno dello Stato.

ARTICOLO V.

Commercio.

I. Per le mercanzie e robe, che, rimontando il Po da qualunque parte situata inferiormente a Cremona, verranno condotte agli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, e così per le altre, che da' medesimi Stati saranno trasportate a qualunque luogo inferiormente a Cremona, si ridurrà il pagamento de' diritti della Gabella grossa di Cremona ad un terzo meno di ciò che di presente pagasi, per patto risultante dall' ingiunto Stato segnato A, e soscritto dai rispettivi Ministri plenipotenziarii.

II.

Esigendosi già nell'oltre Po Pavese per conto di Sua Maestà il Re di Sardegna un dazio discendente dal Dado, o sia Tariffa Pavese, e suoi aumenti, se ve ne sono, per le mercanzie e robe

procedenti da Genova, e Genovesato, per fermarsi nella Lombardia 1754 Austriaca, o per passare più oltre, e viceversa procedenti dalla suddetta Lombardia, e d' altronde per via di essa a Genova, e come sopra, la prefata Maestà sua, per facilitare il commercio, ridurrà il detto dritto di transito alla quantità espressa nella Tariffa formatasi di comune concerto, e registrata sotto la lettera B, firmata e riconosciuta come sopra: la riscossione poi del solito dazio di transito dal Genovesato alla Lombardia Austriaca, e viceversa per la via di Tortona, e Giurisdizione Tortonese, resterà invariabile, com'è al presente nel Dado stampato di detto dazio.

III. Vicendevolmente per l'istessa ragione di dare maggiore facilità al commercio reciproco dei due Stati, siccome le Regie Gabelle dello Stato di Milano esigevano in passato l'intiero dritto di transito di Pavia, e Pavese al di quà del Po, sulle mercanzie procedenti da Nizza, destinate allo Stato predetto di Milano, tuttochè non toccassero la Giurisdizione del Pavese Austriaco, così la riscossione del detto dritto di transito Pavese al di quà del Po, si ridurrà, e dovrà regolarsi in tutto uniformemente, e come resta rispettivamente portato dalla detta nuova Tariffa segnata sotto la lettera B, per le mercanzie e robe procedenti da Nizza, e ciò oltre il dazio proprio del Ducato, da pagarsi come in passato.

IV. La navigazione del Lago Maggiore rimarrà intieramente esente da ogni e qualunque imposizione ed esazione di dazio di transito, tanto dall' una che dall'altra parte, con dichiarazione, che quand'anche, o a cagione di venti contrarii, o per qualche altro accidente simile dovessero le mercanzie, e robe approdare a parte diversa dalla sua destinazione, e trattenersi o scaricarsi per qualche giorno nell' una o nell' altra Giurisdizione, a motivo di risarcire, o mutare nave, o di attendere il rilievo della condotta, siano, ciò non ostante, considerate di transito, purchè in detti casi, a scanso d' ogni frode, facciasi prontamente alla più vicina posta delle rispettive Gabelle la giusta notificazione delle mercanzie e robe, e della loro destinazione, la quale notificazione dovrà riceversi gratis.

V. Per li bestiami, robe e generi originarii, manufatti, o migliorati nelle valli d' Ossola, ed altre cedute dal Lago Maggiore

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