Raccolta degli atti ufficiali delle leggi, dei decreti, delle circolari ec. ec. pubblicate nel ..., Volume 20

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L. di Giacomo Pirola, 1871
 

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Pagina 82 - Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.
Pagina 82 - ... dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.
Pagina 327 - Ee o Reale famiglia o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1000 e non maggiore di lire 3000...
Pagina 870 - Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro di agricoltura industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.
Pagina 82 - Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero. Art.
Pagina 82 - Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza Uffizi di Posta e di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.
Pagina 82 - Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorità pubblica. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle Leggi del Regno.
Pagina 204 - ... presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il nostro reale sigillo.
Pagina 248 - Nelle materie che formano soggetto del nuovo codice, cessano di aver forza dal giorno dell'attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini, a cui il codice stesso espressamente non si riferisca.
Pagina 82 - Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano. Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri...

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